LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

martedì 24 febbraio 2015

Collaborazioni a progetto addio

Il decreto di Riforma dei Contratti vieta nuovi contratti di collaborazione (Co.co.co e Co.co.pro): validità di quelli in essere, eccezioni e trasformazione del contratto
Dopo il decreto che introduce il nuovo contratto a tutele crescenti cambiando la disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti a partire dal 2015, la Riforma dei Contratti (che fra le altre cose elimina progressivamente Co-Co.Co e Co.Co.Pro) era probabilmente la parte più attesa del Jobs Act, ovvero la legge delega di Riforma del mercato del Lavoro su cui il Governo sta approvando i decreti attuativi. E fra i quattro decreti legislativi approvati venerdì 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri c’è, appunto, quello che contiene lo “Schema di decreto legislativo recante il testo organizo delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014». Ci soffermiano, in questo articolo, sui cambiamenti previsti in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si tratta di tipologie contrattuali che, in base a quanto previsto dal testo della legge delega, sono destinate a scomparire (tranne che per alcune tipologie specifiche di lavoratori, come ad esempio iprofessionisti iscritti agli ordini). In realtà, il decreto attuativo di Riforma dei Contratti prevede delle eccezioni, nel senso che ci sono altri casi in cui in realtà i contratti di collaborazione continueranno ad esistere (ad esempio, nei call center). Le norme su Co.Co.Co e Co.Co.Pro sono contenute negli articoli 47 e seguenti del decreto.
Prevedono che, da quando il provvedimento sarà in vigore, non sarà più possibile effettuare contratti a progetto. Ricordiamo che si tratta di un decreto attuativo di una delega, quindi è necessario solo un breve passaggio parlamentare, esclusivamente di consultazione per il parere delle commissioni, dopo il quale il Governo potrà licenziare definitivamente il testo. Nel giro di un paio di mesi sembra probabile che il testo di Riforma dei Contratti possa quindi diventare legge (sono più o meno i tempi che il Governo ha rispettato ad esempio per i decreti sul tempo indeterminato a tutele crecsenti e sugli ammortizzatori sociali).
Se le tempistiche saranno effettivamente queste, a partire da maggio o da giugno 2015 i datori di lavoro del privato non potranno più firmare contratti di collaborazione a progetto.
Per quanto riguarda, invece, i Co.Co.Pro già in essere, potranno arrivare alla naturale scadenza (nell’arco del 2015). Poi, dal primo gennaio 2016, dovranno invece essere trasfromati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui si tratta di «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Non è prevista la trasformazione del contratto (e quindi, continueranno a essere possibili i contratti di collaborazione) nei seguenti casi:
·         collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono compresi i call center);
·         collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
·         attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societàe dei partecipanti a collegi e commissioni;
·         prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2002.
Attenzione: tutto questo vale solo per datori di lavoro e imprese del privato. Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, non cambia nulla fino al 2017 (in attesa di norme specifiche sul rioridno dei contratti della PA).
Trasformazioni contratti nel 2015
Sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni con titolari di parttia IVA in contratti a tempo indeterminato. Nel dettaglio, per il datore di lavoro che fa questa trasformazione di contratto nel corso del 2015, si estinguono automaticamente tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che le violazioni in questine non siano stae già accertate prima dell’assunzione). In pratica, si tratta di un sorta di sanatoria, alle seguenti condizioni:
·         il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003 (quindi DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Conuslenti del Lavoro);

·         Nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può decidere illicenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.(Fonte: il decreto legislativo di Riforma dei Contratti)

mercoledì 18 febbraio 2015

Abbonamenti ATM gratuiti per disoccupati e precari

Dal 5 marzo saranno aperte le prenotazioni per presentare le domande. Saranno soddisfatte 1.000 richieste
Atm

 Sono on line da martedì 17 febbraio, tutte le informazioni per richiedere i 1000 abbonamenti urbani annuali gratuiti Atm, che l’assessorato alle Politiche per il Lavoro del Comune di Milano mette a disposizione di disoccupati e giovani precari“Abbiamo stanziato nuove risorse per riproporre ‘Milano Viaggia con te’, un’iniziativa del Comune molto apprezzata dai cittadini - ha spiegato l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Cristina Tajani -: crediamo sia un piccolo, ma significativo aiuto per coloro che hanno perso il lavoro o vivono in particolari situazioni di precarietà. In un’ottica di equità, abbiamo deciso di destinare le risorse in maniera prioritaria a chi non è riuscito a ricevere l’agevolazione lo scorso anno”.
I requisiti per accedere al bando sono la residenza a Milano per i cittadini italiani, l’attestato di iscrizione anagrafica al Comune di Milano per i cittadini europei e, per i cittadini extraeuropei, l’essere in regola con il permesso di soggiorno. Per i disoccupati è necessario essere in possesso della certificazione dello stato occupazionale rilasciata dal Centro per l’impiego della Provincia in via Strozzi, che dimostri lo stato di disoccupazione antecedente al 5 marzo 2015. Potranno far richiesta dell’abbonamento gratuito anche i precari tra i 18 e i 35 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, a progetto, di inserimento, di apprendistato o titolari di borse di dottorato universitarie, assegni di ricerca o assimilabili, con un reddito Isee inferiore o uguale a 20mila euro.
Dalle ore 12 sino alle ore 18 di giovedì 5 marzo si potrà procedere alla prenotazione per la presentazione della domanda: basterà collegarsi a http://numeroPLO.comune.milano.it, anche da smartphone o tablet, inserendo  nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail e la tipologia di stato occupazionale con cui si partecipa, ovvero se si è disoccupati o precari. Entro 24 ore si riceverà una mail con il numero di prenotazione, oltre a tutte indicazioni  sulla procedura da seguire e le date per l’invio della domanda di partecipazione al bando.
Il bando è rivolto a coloro che non hanno già ricevuto l’abbonamento Atm gratuito grazie all’edizione 2014 di ‘Viaggia con te’.

FONTE COMUNE DI MILANO

Contratti a tempo indeterminato, boom nella provincia di Milano. +23% rispetto allo scorso anno

Nella provincia di Milano è in corso un vero e proprio "boom" di contratti a tempo indeterminato. I dati dell'Osservatorio sul lavoro della provincia di Milano parlano chiaro: più 23,3 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese di un anno fa. Ma la nuova tendenza non sarebbe merito del Jobs act e delle nuove regole, che dovrebbero entrare in vigore a marzo. A favorire i processi di assunzione a tempo indeterminato sarebbero stati gli sgravi fiscali introdotti con la legge di Stabilità, che garantirebbero alle aziende un risparmio annuo di più di ottomila euro.
Gli avviamenti al lavoro sono passati ai 15.502 del gennaio 2014 ai 19.114 di gennaio 2015. Anche se bisognerà aspettare i dati di febbraio per parlare di "cambiamento" vero e proprio, secondo Livio Loverso, capo dell'Osservatorio, "non si vedeva nulla del genere da anni". Ma, scrive il Corriere della Sera, "chi volesse concludere che il Nord ha ripreso a creare lavoro rischia di essere fuori strada".
"Al momento tutti gli indicatori ci dicono che i posti complessivi restano sempre gli stessi - chiarisce Loverso -. C'è semplicemente un travaso dai posti a termine, in netto calo, e quelli a tempo indeterminato. Tant'è che gli avviati totali, le persone che hanno firmato un contratto per intenderci, restano costanti. Stesso discorso per il numero delle imprese che assumono"

FONTE  L'Huffington Post

domenica 1 febbraio 2015

Autoliquidazione INAIL 2014/2015: i servizi online

Procedure telematiche e scadenze di febbraio e marzo per l'autoliquidazione INAIL 2014/2015: cosa devono fare datori di lavoro e professionisti abilitati, i servizi online INAIL.
inail
I servizi online per i datori di lavori per l’autoliquidazione INAIL 2014/2015, la nuova Guida con l’indicazione del tasso di interesse applicato, la procedura ALPI: tutto il materiale è disponibile sul sito INAIL per i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (anche artigiani senza dipendenti).

=> Premio INAIL a rate, calcolo degli interessi

Per calcolare il premio INAIL dovuto, si utilizza l’apposita piattaforma ALPI (autoliquidazione premi INAIL) online. La prima scadenza è il prossimo 16 febbraio, termine per il datore di lavoro per:
  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici“.
Poi, entro il prossimo 2 marzo 2015 (sarebbe il 28 febbraio, ma cade di sabato), il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando sempre ALPI online oppure i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”.

=> Riduzione premi e contributi INAIL dal 2015

Le imprese che hanno cessato l’attività assicurata nel corso dell’anno, presentano la denuncia delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo via PEC, posta elettronica certificata.
L’accesso ai servizi telematici va effettuato selezionando la funzione “Servizi Online“, da cui si accede alle varie categorie di servizi fra cui l’Autoliquidazione INAIL. Possono accedere ai servizi online anche professionisti iscritti agli albi, associazioni di categoria, società e cooperative delegate di gruppi di imprese e consorzi di cooperative. L’INAIL sottolinea che i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo“, che permettono rispettivamente di visualizzare le basi di calcolo di un determinato codice ditta e di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico anche per più codici ditta contemporaneamente, sono stati migliorato per rendere disponibile la base di calcolo anche in formato pdf.
La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL le retribuzioni corrisposte è punita con sanzione amministrativa di 770 euro (ci sono anche una misura ridotta a 250 euro e una misura minima a 125 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2014, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio ALPI online) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari).
Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono anche presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, effettuando le comunicazioni anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale. (Fonte:  Guida INAIL all’autoliquidazione dei premi 2014/2015)