Dopo il decreto che
introduce il nuovo contratto a tutele crescenti cambiando la
disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti a
partire dal 2015, la Riforma dei Contratti (che fra le altre cose
elimina progressivamente Co-Co.Co e Co.Co.Pro) era probabilmente la parte più
attesa del Jobs Act, ovvero la legge
delega di Riforma del mercato del Lavoro su cui il Governo sta approvando i
decreti attuativi. E fra i quattro decreti legislativi approvati venerdì 20
febbraio dal Consiglio dei Ministri c’è, appunto, quello che contiene lo “Schema di decreto legislativo recante il testo organizo delle tipologie
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014». Ci soffermiano, in questo articolo,
sui cambiamenti previsti in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si tratta di tipologie
contrattuali che, in base a quanto previsto dal testo della legge delega, sono
destinate a scomparire (tranne che per alcune tipologie specifiche di
lavoratori, come ad esempio iprofessionisti
iscritti agli ordini). In realtà, il decreto attuativo di Riforma dei Contratti prevede delle
eccezioni, nel senso che ci sono altri casi in cui in realtà i contratti di
collaborazione continueranno ad esistere (ad esempio, nei call center). Le norme su Co.Co.Co e Co.Co.Pro sono contenute negli articoli 47 e
seguenti del decreto.
Prevedono che, da
quando il provvedimento sarà in vigore, non sarà più possibile effettuare
contratti a progetto. Ricordiamo che si tratta di un decreto attuativo di una delega, quindi è necessario solo un breve
passaggio parlamentare, esclusivamente di consultazione per il parere delle
commissioni, dopo il quale il Governo potrà licenziare definitivamente il
testo. Nel giro di un paio di mesi sembra probabile che il testo di Riforma dei
Contratti possa quindi diventare legge (sono più o meno i tempi che il Governo
ha rispettato ad esempio per i decreti sul tempo indeterminato a tutele
crecsenti e sugli ammortizzatori sociali).
Se le tempistiche
saranno effettivamente queste, a partire da maggio o da giugno 2015 i datori di
lavoro del privato non potranno più firmare contratti di collaborazione a progetto.
Per quanto riguarda,
invece, i Co.Co.Pro già in essere, potranno arrivare alla naturale scadenza
(nell’arco del 2015). Poi, dal primo gennaio 2016, dovranno invece
essere trasfromati in contratti a tempo indeterminato
a tutele crescenti, nel caso in cui si tratta di «prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro».
Non è prevista la
trasformazione del contratto (e quindi, continueranno a essere possibili i
contratti di collaborazione) nei seguenti casi:
·
collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono
compresi i call center);
·
collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
·
attività dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societàe dei partecipanti a collegi e commissioni;
·
prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati
dall’articolo 90 della legge 289/2002.
Attenzione: tutto questo vale solo per datori di
lavoro e imprese del privato. Per le Pubbliche
Amministrazioni, invece, non cambia nulla fino al 2017 (in attesa di norme
specifiche sul rioridno dei contratti della PA).
Trasformazioni contratti nel 2015
Sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le
collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni
con titolari di parttia IVA in contratti a tempo indeterminato. Nel dettaglio,
per il datore di lavoro che fa questa trasformazione di contratto nel corso del
2015, si estinguono automaticamente tutte le eventuali violazioni previste
dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla
eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che le
violazioni in questine non siano stae già accertate prima dell’assunzione). In
pratica, si tratta di un sorta di sanatoria, alle seguenti condizioni:
·
il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di
conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003 (quindi DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero
del Lavoro, consigli provinciali dei Conuslenti del Lavoro);
·
Nei 12 mesi successivi
all’assunzione, il datore di lavoro non può decidere illicenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo.(Fonte: il decreto legislativo di Riforma dei Contratti)
Nessun commento:
Posta un commento