NO alla privatizzazione della scuola pubblica
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Ecco il Disegno di Legge
Art. 1.
1. I dirigenti degli istituti scolastici e delle scuole di ogni ordine e grado sono
autorizzati a definire progetti, con la collaborazione di privati, per il sostegno di alunni con disabilita`, anche ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei Piani educativi individualizzati di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, nonche´ delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ivi inclusa la stipula di apposite polizze assicurative a carico dei soggetti privati per la copertura dei rischi correlati all’impiego di personale o di consulenti privati esterni alla scuola.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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