LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

lunedì 18 maggio 2015

NASpI, circolare INPS con le istruzioni

Requisiti per l'accesso alla NASpI, dettagli su presentazione domanda, calcolo e durata prestazione, casi partitcolari: circolare INPS sull'indennità che sostituisce l'ASpI dallo scorso primo maggio.

Tutte le precisazioni sui requisiti necessari per il diritto alla NASpI, calcolo e misura dell’indennità, presentazione della domanda: ecco tutte le istruzioni operative INPS sullaNASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma Ammortizzatori Sociali del Jobs Act che viene corriposta a coloro che perdono il lavoro a partire dallo scorso primo maggio.
Destinatari NASpI
Ecco i dettagli relativi ai requisiti necessari per ildiritto alla NASpI:
·         stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c del decreto legislativo 181/2000, n. 181 e successive modificazioni: lo stato di disoccupazione deve essere involntario, quindi derivare da licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono escluse quindi le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Le dimissioni per giusta causa, che invece danno diritto alla NASpI, sono motivate dalle seguenti circostanze: mancato pagamento retribuzionemolestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansionimobbing, variazione delle condizioni di lavoro a seguito dicessione azienda, spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, comportamento ingiuioso del superiore gerarchico. E’ riconosciuto infine il diritto alla NASpI anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio). Attenzione: se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avviene nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012, davanti alla DTl (direzione territoriale del lavoro), il lavoratore ha diritto alla NASpI;
·         13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedentil’inizio del periodo di disoccupazione: sono valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (anche se non versata). Questo non vale per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (per cui continuano a valere le precedenti regole). Se il lavoratore ha alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e non agricolo, i periodi sono cumulabili se nel quadriennio precedente risulta prevalente la retribuzione non agricola. Ecco infine le voci di contribuzione utili al diritto: contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato, contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Non si calcolano, invece: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
·         30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: si calcolano le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinato un allungamento dei 12 mesi (pari all durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.
Calcolo NASpI
Qui c’è una differenza rispetto alla precedente ASpI: la base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni (non più degli ultimi due), divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.
Se la retribuzione mensile 2015 è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASpI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribizione mensile e 1195. Dal quarto mese di fruizione, la NASpI si riduce del 3% ogni mese.
Tutte queste regole si applicano anche a soci lavoratori delle cooperative e personale artistico assicurati dal primo gennaio 2013. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo24 mesi). Ci sono una serie di casi particolari, elencati con precisione nella circolare, relativi ai lavoratori che hanno già fruito di altri ammoritzzatori negli anni precedenti. A partire dal 2017, la durata massima della NASpI sarà di 78 settimane (18 mesi).
Presentazione domanda
E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Modalità di presentazione: sito INPS (ci vuole in PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile).
L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda se è presentata dopo. Nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso, la NASpI è riconosciuto nello stesso modo di cui sopra, quindi o dall’ottavo giorno successivo (per domande presentato entro questo termine), o dal primo giorno successivo alla domanda. Infine, in caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto: l’indennità viene poi corriposta cone le regole sopra esposte.
Importante: per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati prima del primo maggio 2015, anche se la domanda viene presentata successivamente, il lavoratore percepirà l’ASpI, e non la NASpI.

La circolare INPS precisa poi tutte le regole relative all’incentivo all’autoimprenditorialità(possibilità di avere il trattamento in un’unica solzuioen per chi vuole avviare iniziative imprenditoriali), nuove attività lavorative in corso di prestazione, regime fiscale, istruzioni contabili. (Fonte: circolare INPS 94/2015).

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