Requisiti per
l'accesso alla NASpI, dettagli su presentazione domanda, calcolo e durata
prestazione, casi partitcolari: circolare INPS sull'indennità che sostituisce
l'ASpI dallo scorso primo maggio.
Tutte le precisazioni
sui requisiti necessari per il diritto alla NASpI, calcolo e misura
dell’indennità, presentazione della domanda: ecco tutte le istruzioni
operative INPS sullaNASpI,
l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma Ammortizzatori
Sociali del Jobs Act che viene corriposta a coloro che perdono il lavoro a
partire dallo scorso primo maggio.
Destinatari NASpI
Ecco i dettagli
relativi ai requisiti necessari per ildiritto alla NASpI:
·
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera c del decreto legislativo 181/2000, n. 181 e successive
modificazioni: lo stato di disoccupazione deve essere involntario, quindi
derivare da licenziamento o dimissioni per giusta
causa. Sono escluse quindi le dimissioni e le risoluzioni consensuali del
rapporto di lavoro. Le dimissioni per giusta causa, che invece danno diritto
alla NASpI, sono motivate dalle seguenti circostanze: mancato pagamento retribuzione, molestie
sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing,
variazione delle condizioni di lavoro a seguito dicessione azienda,
spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, comportamento
ingiuioso del superiore gerarchico. E’ riconosciuto infine il diritto alla
NASpI anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo
55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e
fino al compimento del primo anno di vita del figlio). Attenzione:
se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avviene nell’ambito della procedura
di conciliazione prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge
92/2012, davanti alla DTl (direzione territoriale del lavoro), il
lavoratore ha diritto alla NASpI;
·
13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedentil’inizio
del periodo di disoccupazione: sono valide tutte le settimane con retribuzione
non inferiore ai minimali settimanali (anche se non versata). Questo non vale
per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli,
apprendisti (per cui continuano a valere le precedenti regole). Se il
lavoratore ha alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e
non agricolo, i periodi sono cumulabili se nel quadriennio precedente risulta
prevalente la retribuzione non agricola. Ecco infine le voci di
contribuzione utili al diritto: contributi previdenziali versati
durante il rapporto di lavoro subordinato, contributi figurativi accreditati
per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o
dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente
indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro
all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità
di totalizzazione, periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino
agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Non
si calcolano, invece: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione
della retribuzione da parte del datore di lavoro, cassa integrazione
straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravità;
·
30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: si calcolano le giornate
di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria. I seguenti
eventi determinato un allungamento dei 12 mesi (pari all
durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione
della retribuzione da parte del datore di lavoro, cassa integrazione
straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravità, maternità, congedo parentale.
Calcolo NASpI
Qui c’è una differenza
rispetto alla precedente ASpI: la base di calcolo è l’imponibile
previdenziale degli ultimi quattro anni (non più
degli ultimi due), divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per
il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore
giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con
calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, indipendentemente
dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.
Se la retribuzione
mensile 2015 è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al
75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASpI è pari al 75% a cui si
aggiunge il 25% del differenziale fra retribizione mensile e 1195. Dal quarto
mese di fruizione, la NASpI si riduce del 3% ogni mese.
Tutte queste regole si
applicano anche a soci lavoratori delle cooperative e personale
artistico assicurati dal primo gennaio 2013. La prestazione è erogata
per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi quattro anni (massimo24 mesi). Ci sono una serie di casi
particolari, elencati con precisione nella circolare, relativi ai lavoratori
che hanno già fruito di altri ammoritzzatori negli anni precedenti. A partire dal
2017, la durata massima della NASpI sarà di 78 settimane (18 mesi).
Presentazione domanda
E’ il lavoratore che
deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68
giorni dalla cessazione del rapporto. Modalità di presentazione: sito INPS (ci
vuole in PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS
INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile).
L’indennità è
riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la
domanda domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno
successivo alla presentazione della domanda se è presentata dopo. Nei casi di
maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso, la NASpI è
riconosciuto nello stesso modo di cui sopra, quindi o dall’ottavo giorno
successivo (per domande presentato entro questo termine), o dal primo giorno
successivo alla domanda. Infine, in caso di licenziamento per giusta causa, i
68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo
alla cessazione del rapporto: l’indennità viene poi corriposta cone le regole
sopra esposte.
Importante: per gli
eventi di disoccupazione che si sono verificati prima del primo maggio 2015,
anche se la domanda viene presentata successivamente, il lavoratore percepirà
l’ASpI, e non la NASpI.
La circolare INPS precisa poi tutte le
regole relative all’incentivo all’autoimprenditorialità(possibilità di
avere il trattamento in un’unica solzuioen per chi vuole avviare iniziative
imprenditoriali), nuove attività lavorative in corso di
prestazione, regime fiscale, istruzioni contabili. (Fonte: circolare INPS 94/2015).