In G.U. n. 16 del 13-4-2011 è pubblicata la Sentenza 4 aprile 2011 n. 116: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37..........
Ecco la sentenza:1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 16 del 13-04-2011
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 04 aprile 2011, n.116
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo
obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino
nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita
inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia
additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua
richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute
attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di
parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa
familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di
trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro -
Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della
famiglia -Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel
procedimento vertente tra C. C. e l'INPS ed altra con ordinanza del
30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo;
udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS.
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SENTENZA 04 aprile 2011, n.116
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo
obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino
nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita
inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia
additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua
richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute
attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di
parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa
familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di
trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro -
Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della
famiglia -Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel
procedimento vertente tra C. C. e l'INPS ed altra con ordinanza del
30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo;
udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS.
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