LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

giovedì 11 febbraio 2010

Disagio economico: sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi


In sintesi l’Accordo, che è diretto ad offrire uno strumento immediato di aiuto alle famiglie, prevede:

- la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;
- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui;
- che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).


A partire da febbraio 2010 i disoccupati, i cassintegrati
e altre categorie disagiate possono presentare presso la propria banca la domanda per la sospensione delle rate del mutuo per un periodo non superiore ai 12 mesi.
L’iniziativa, nata da un accordo fra l’Abi e le associazioni dei consumatori, intende sostenere le famiglie colpite da eventi particolari come la perdita del lavoro, l'ingresso in cassa integrazione, la morte o altre condizioni di non autosufficienza.
Saranno gli istituti di credito a decidere se la sospensione riguarderà la sola quota interessi o l'intero ammontare della rata.
I beneficiari di questa sospensione sono le persone fisiche intestatarie di mutuo con reddito non superiore a 40 mila euro annui. La domanda di sospensione può essere effettuata dal primo febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 e dovrà essere presentata alla banca che ha concesso il prestito, se ha aderito all'iniziativa.
Per informazione: www.abi.it
11/02/2010
Fonte
Formez

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