LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

martedì 2 dicembre 2014

Disoccupazione e posto fisso in Italia: numeri a confronto

Da una parte aumentano le assunzioni a tempo indeterminato, dall'altra la disoccupazione raggiunge livelli record: i dati sul mercato del lavoro in Italia.

Dai primi dati rilevati dal Sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie sull’avviamento di nuovi rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato arrivano notizie confortanti: aumenta il lavoro a tempo indeterminato in Italia, con un totale di 400mila contratti di assunzione nel terzo trimestre pari al +7,1% su base annua. Male invece la disoccupazione: l’ISTAT rivela che il tasso di disoccupazione continua a salire e raggiunge i livelli record del 1977.

=> Annunci di Lavoro: le richieste delle aziende

Nuove assunzioni

Il maggior numero di assunzioni come dipendenti si è concentrato nei settori dell’industria e agricoltura, mentre sono diminuite nel settore servizi. Fa eccezione il settore dell’istruzione con oltre 17mila nuovi contratti a tempo indeterminato. In generale sono aumentati i rapporti di lavoro avviati: 2,474 milioni di contratti di lavoro da dipendente e parasubordinato, pari al +2,4% su base annua.

=> Riforma del Lavoro e Jobs Act 2014: le novità

Tra i nuovi contratti sottoscritti, quelli a tempo determinato rappresentano il 70% del totale, pari al +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2013. In agricoltura questa tipologia di contratto ha riguardato circa 460mila nuovi rapporti di lavoro, pari al +10,6% sul 2013. Cresce anche il ricorso ai contratti di apprendistato, del +3,8%, rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Per il Ministero del Lavoro si tratta di dati che, in continuità con quelli del secondo trimestre, confermano l’efficacia del Decreto Legge Poletti 34/2014:
«Ha prodotto l’esito che era auspicabile cioè un incremento dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti di apprendistato».

=> Riforma Lavoro 2014: il Decreto Poletti

Cessazioni

I rapporti di lavoro chiusi in questo periodo sono stati 2,415 milioni, pari al +0,9% rispetto al 2013 per effetto del maggior numero di contratti a tempo determinato cessati, pari al 65% del totale delle cessazioni. Per le altre tipologie contrattuali le cessazioni sono diminuite. Da segnalare, tra le cause di cessazione, l’aumento pari al +55% dei pensionamenti nel settore dell’istruzione. Calano invece del -3,3% ilicenziamenti, che rappresentano il 9% del totale di rapporti di lavoro cessati.

Disoccupazione

La nota dolente è rappresentata dalla disoccupazione che ha raggiunto a ottobre il livello record del 13,2%, secondo gli ultimi dati ISTAT, il peggiore dall’inizio delle serie storiche mensili. Il dato è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e del +1% su base annua. Da sottolineare che il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) è salito al 43,3%.

lunedì 1 dicembre 2014

Docenti precari, la Corte di giustizia Ue: illegittimi i contratti a tempo, assumeteli


La sentenza risponde al quesito posto da Corte costituzionale e Tribunale di Napoli. Ora spetta al giudice italiano risolvere la causa conformemente alla decisione

NAPOLI - «La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato», è quanto scrive la Corte di giustizia europea nella sua sentenza odierna.
NORMATIVA ITALIANA E QUADRO UE - La sentenza della Corte Ue risponde al quesito posto (con rinvio pregiudiziale) dalla Corte costituzionale e dal Tribunale di Napoli «se la normativa italiana sia conforme all’accordo quadro dell’Ue sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, se quest’ultimo consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza la previsione di tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed escludendo qualsiasi risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo».
IN ATTESA DI CONCORSO - La questione trova la sua origine nelle cause presentate da un gruppo di lavoratori precari assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Questi hanno lavorato durante periodi differenti, fermo restando che non sono mai state impiegate per meno di 45 mesi su un periodo di 5 anni. Sostenendo l’illegittimità di tali contratti, detti lavoratori hanno chiesto giudizialmente la riqualificazione dei loro contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la loro immissione in ruolo, il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti nonché il risarcimento del danno subito. Secondo i giudici di Lussemburgo la normativa italiana non prevede alcuna misura diretta a prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte Ue evidenzia come «l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento delle procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito per tale rinnovo».
TOCCA AL GIUDICE ITALIANO - Inoltre la legge italiana «non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine». E «non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti». Trattandosi di un rinvio pregiudiziale, e cioè di quel meccanismo che consente ai giudici degli Stati membri di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta infatti al giudice del Paese Ue risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte europea.
GILDA E ANIEF - Secondo il sindacato Gilda i prossimi passi sono già chiari: «Nella diffida indirizzata a Palazzo Chigi e al ministero dell’Istruzione – spiega l’avvocato Tommaso De Grandis, legale rappresentante del sindacato Gilda nella causa alla Corte europea - verrà fissato un termine breve entro cui dare esecuzione alla sentenza emessa questa mattina dai giudici di Lussemburgo, perché vogliamo sapere quando e come l’Esecutivo intenderà provvedere alla stabilizzazione dei precari della scuola. In seconda istanza, entro il mese di dicembre, - prosegue De Grandis - verranno impartite istruzioni operative a tutte le nostre sedi provinciali per intraprendere iniziative, anche giudiziarie, volte alla stabilizzazione del precariato pubblico. Le province che hanno già presentato ricorso al giudice del lavoro, dovranno allegare, a verbale di udienza, la sentenza della Corte di Lussemburgo e chiedere la disapplicazione delle norme interne che contrastino con la Direttiva comunitaria».Esulta l’Anief, che ha sempre tutelato i precari: «Vittoria storica del sindacato, cinque anni dopo la denuncia alla stampa e un contenzioso avviato presso le Corti del lavoro per migliaia di supplenti- dice il presidente Marcello Pacifico - E ora 250mila precari possono chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante».
LA MOSSA DEL GOVERNO - Il governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola” ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro.

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Controllo dipendenti social e web: gli strumenti legali

Una breve guida per comprendere quando il controllo dei dipendenti da parte dei datori di lavoro è lecito o meno.

In alcuni casi i datori di lavoro hanno la facoltà di controllare i propri dipendenti al fine di individuare comportamenti illeciti, ma c’è una linea sottile linea che separa le condotte datoriali legittime da quelle che non lo sono e che vanno a ledere la privacydei lavoratori.

=> I software di monitoraggio dei dipendenti

Social network

Le verifiche dei datori di lavoro in molti casi parto già dalle fasi del colloquio, andando a verificare i profili sui canali social, e spesso proseguono anche nel corso del rapporto di lavoro. Si tratta di un comportamento ritenuto lecito da parte del Garante per la Privacy, anche se i dati dei dipendenti vengono reperiti sui social network ricorrendo alla rete di amici comuni con il lavoratore, piuttosto che inviando la richiesta di contatto diretta, e anche se il datore non ha preavvisato il dipendente.

=> Scopri i controlli informatici leciti sul dipendente

Recenti ordinanze hanno ritenuto legittimo il licenziamento basato su un uso improprio dei social network, come postare fotografie scattate durante l’orario di lavoro accompagnate da commenti offensivi nei confronti dell’azienda. Il concetto che sta alla base della decisione dei giudici è che nel momento in cui si decide di pubblicare determinate informazioni e foto sul proprio profilo si accetta automaticamente il rischio che queste possano essere viste da soggetti terzi e quindi utilizzate in tribunale. In nessun caso però possono giustificare un licenziamento le informazioni, reperite o meno su internet, riguardanti dati sensibili come l’orientamento o la vita sessuale di un dipendente (cit. Corte di Cassazione – sentenza n. 21107/2014), per la nullità del licenziamento per motivo discriminatorio.

Geolocalizzazione

Recentemente il Garante della Privacy ha chiarito che i datori di lavoro possono utilizzare gli strumenti GPS con lo scopo di localizzare i propri dipendenti che lavorano in modalità Mobile Working e sono dotati di telefono aziendale purché adottino opportuni accorgimenti volti a non invadere la sfera privata del lavoratore e rispettino stringenti misure di sicurezza.

=> Mobile Working: sì al controllo GPS su telefono aziendale

L’obiettivo è di consentire non tanto il controllo dei movimenti dei dipendenti quanto di garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici in caso di necessità. I datori di lavoro devono poter accedere alle funzioni di geolocalizzazione dello smartphone, ma senza poter accedere ad altri dati come traffico telefonico, sms, posta elettronica, o traffico voce. Il lavoratore deve essere al corrente della possibilità di essere localizzato dal proprio datore di lavoro, per mezzo di una app che deve essere ben visibile sullo schermo dello smartphone

=> Email aziendali: i poteri di controllo del datore di lavoro