LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

venerdì 17 giugno 2016

Disoccupazione, sussidio fino a 8mila euro di reddito


Lo stato di disoccupazione rimane tale anche a fronte di redditi minimi: le soglie per dipendenti ed autonomi e i dettagli del nuovo decreto approvato dal CdM.

Un nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sancisce che lo stato di disoccupazione è compatibile con alcune tipologie di reddito da lavoro, purché esse siano esigue.

Nello specifico si permane nello stato di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, nello svolgimento di rapporti di lavoro subordinato non superi la soglia degli 8 mila euro, che scende a 4.800 nel caso di lavoro autonomo.


Questo è quanto emerge dal decreto legislativo che tenta di correggere alcuni passaggi del Jobs Act e in particolare quelli per l’accesso ai nuovi ammortizzatore sociali come il NASPI, ASDI e il DIS-COLL introdotti proprio in attuazione del Jobs Act.

Chi fruisce di tali ammortizzatori potrà quindi continuare a farlo, purché non si superino le predette soglie di reddito. Inoltre il lavoratore si potrà iscrivere al Portale Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro che sarà realizzato in seno alla nuova ANPAL e, quindi, stipulare il patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego.

Ad ogni modo, per accertare lo stato di disoccupazione e accedere alle misure di ammortizzazione sociale, il lavoratore dovrà produrre domanda telematica presso il Portale Nazionale delle Politiche del Lavoro che dovrà essere costituito dall’ANPAL e, contestualmente, dovrà fornire la propria disponibilità a svolgere una attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro d’impiego.


Oltre al chiarimento sullo stato di disoccupazione il decreto appena approvato aggiorna le funzioni attribuite all’ANPAL, aggiungendo la competenza per il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale.

giovedì 9 giugno 2016

Riforma Terzo Settore, Ecco il nuovo servizio civile universale



Tra le novità la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi e la possibilità di riconoscimento dell'esperienza a fini lavorativi. Il servizio civile avrà una durata non inferiore a otto mesi.



L'approvazione definitiva da parte del Parlamento del disegno di legge delega sul Terzo Settore reca l'introduzione del cd. servizio civile universale. Si tratta di una novità che interesserà i giovani tra i 18 e i 28 anni i quali potranno partecipare ad iniziative finalizzate alla difesa non armata rivolte a promuovere, ad esempio, attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli.

I giovani, e questa è una delle novità principali, potranno prestarlo sia presso enti territoriali sia presso enti pubblici ma anche presso qualsiasi ente o organizzazione privata senza scopo di lucro (si pensi in particolare ad onlus o associazioni che si dedicano all'assistenza di disabili, anziani, indigenti, minori o comunque soggetti in condizione di fragilità economica o sociale). Con possibilità, peraltro, di essere svolto anche al di fuori del territorio italiano. Gli enti terzi presso i quali i giovani potranno essere impegnati dovranno essere tuttavia accreditati preventivamente dallo Stato. Si aderirà attraverso un bando pubblico che fisserà il contingente numerico con un meccanismo di programmazione, di norma triennale, al quale potranno partecipare anche cittadini dell’Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato.
I giovani impiegati nel servizio civile universale avranno, inoltre, uno status giuridico ad hoc con particolari benefit sul trattamento retributivo (le somme erogate non saranno sottoposte ad alcun prelievo fiscale)  fermo restando che il rapporto di servizio non potrà essere assimilato ad un rapporto di lavoro normale. La durata del servizio civile sarà ricompresa tra un minimo di otto mesi ed un massimo di un anno e dovrà essere svolta in modo tale da contemperare le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Ad esempio tramite lo svolgimento del servizio civile si potranno riconoscere dei crediti formativi utili ai fini del percorso universitario e/o lavorativo.  


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