LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

lunedì 14 novembre 2011

SCUOLA, legge di stabilità (art. 4, commi 67 a 83)



« Non avranno più diritto al presidi di ruolo (e al Dsga) gli istituti che hanno meno di 600 alunni, che scendono a 400 per le scuole situate in comuni montani, piccole isole e nei territori caratterizzati da specificità linguistiche».
«Le scuole interessate dal processo di accorpamento diventano 3.138, rispetto alle 1.812 previste con i precedenti parametri. »

[67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 al 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
70. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l’articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L’incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l’anno 2012 si applica l’articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell’impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L’assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente già autorizzati per l’anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».]

domenica 6 novembre 2011

Comparto scuola e reiterazione contratti a termine

Una delle problematiche giuridiche più attuali, anche per il contenzioso in vertiginoso aumento, attiene all’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel comparto scuola. La materia è di particolare interesse anche per l’intreccio della normativa nazionale con quella comunitaria che necessariamente deve prevalere a fronte del mancato recepimento della stessa (quantomeno nelle modalità previste) da parte del legislatore italiano.In proposito, sull’applicabilità del D. Lgs n. 368 del 2001 ai contratti a termine nel settore del scuola pubblica, merita una considerazione particolare l’intervento legislativo dello Stato italiano con il quale è stata introdotta la misura di cui alla Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE - lettera b) e cioè la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi.Infatti, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l’art. 5 del D.lgs. n. 368/01, introducendo il comma 4-bis (art 1, comma 40, L. n. 247/07), con cui ha prescritto un ulteriore “barriera” alla stipulazione di contratti a termine tra le stesse parti, prevedendo il limite massimo di 36 mesi (derogabile per una sola volta in presenza delle condizioni previste dalla seconda parte del comma 4 bis del già citato art. 5 D. Lgs. 368/01), superato il quale, il nuovo contratto a termine successivamente stipulato, si considera a tempo indeterminato.Circa l’applicabilità (anche) del predetto art. 5, comma 4 bis, D. Lgs n. 368/2001, ai contratti a tempo determinato nella scuola pubblica è decisivo rilevare come il legislatore, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, “Disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato in G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, con decorrenza da tale data, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, abbia espressamente previsto che all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. …. sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.".Con predetta norma, il legislatore ha quindi esplicitamente previsto che il D.Lgs. n. 368/01 non si applicherebbe (più) ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA: detta disposizione, quindi, dimostra inequivocabilmente che, prima del 13 maggio 2011, il D.Lgs. n. 368/01 e segnatamente l’art 5, comma 4-bis, si applicava ai contratti a tempo determinato nel settore scolastico.Detta conclusione, ad oggi, risulta confermata ed imposta, da una interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 5, comma 4 bis, in esame, nonché ribadita dallo stesso Stato italiano, innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Causa C-3/10. In proposito si riportano, di seguito, i punti salienti dell’Ordinanza della Corte di Giustizia, Sesta Sezione, 1 ottobre 2010, Affatato)...
(Avvocato Daniela Carbone)Fonte Laprevidenza.it


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