LA VOCE DEI PRECARI

Associazione Istruzione Unita Scuola

venerdì 29 aprile 2011

Scuola/ Precari, si sposteranno da Sud a Nord senza perdere punti

Si avvia a conclusione la vertenza dei precari della scuola nei confronti del ministero dell'Istruzione: oggi il direttore generale del Miur, Luciano Chiappetta, ha comunicato ai sindacati che entro pochi giorni verrà pubblicato il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, relative al biennio 2011/2013, dove sono collocati oltre 240mila candidati. Il nuovo regolamento prevede che coloro che chiederanno di essere collocati in un'ulteriore provincia verranno collocati a 'pettine', in base al punteggio posseduto, e non più in 'coda', come accaduto nell'ultimo biennio.
La novità, ribadita dal Tar del Lazio e dalla recente sentenza n. 41/11 dal Consiglio di Stato, la n. 2486 emessa ieri, comporta quindi che i docenti, in particolare quelli del sud, dove le possibilità di ottenere supplenze sono più scarse, che vorranno aggiungere una delle 104 province oltre a quella dove sono inserito, potranno farlo senza avere alcuna penalizzazione.
Il direttore Chiappetta ha anche comunicato che Miur, Mef e Funzione Pubblica stanno definendo un provvedimento di accompagnamento sulle graduatorie ad esaurimento, al fine di introdurre ulteriori modifiche sulla gestione dei precari: per quanto riguarda le nomine in ruolo si prevede la stesura di un piano triennale di assunzioni, finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.
Novità anche per la conclusione di tutte le operazioni di nomina, oggi previste al 30 luglio: vi sarà uno slittamento al 31 agosto.
Per la validità delle graduatorie ad esaurimento, l'intenzione è spostare i termini per l'aggiornamento da due a tre anni. Mentre l'obbligo di permanenza nella provincia di nomina per i neo-assunti verrà portanto da tre a cinque anni.
In una nota congiunta i parlamentari, una rappresentanza dei 60 che nei giorni scorsi avevano sollecitato una soluzione, spiegano che "l'incontro con il ministro Gelmini ha sortito l'esito che ci aspettavamo: verrà rispettata la sentenza n. 41/11 della Corte Costituzionale, il successivo richiamo del presidente Napolitano e la sentenza del Consiglio di Stato, giunta ieri, proprio alla vigilia dell'incontro. I docenti precari - prosegue la nota - avranno la possibilità di trasferirsi nella graduatoria di un'altra provincia con l'inserimento a pettine e senza penalizzazione in coda.
Giudichiamo positivo anche l'intento di procedere alle immissioni in ruolo in tutti i posti disponibili e vacanti, con un piano triennale ancora da verificare e definire".

Fonte (TMNews)

giovedì 28 aprile 2011

Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare

In G.U. n. 16 del 13-4-2011 è pubblicata la Sentenza 4 aprile 2011 n. 116: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37..........

Ecco la sentenza:1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 16 del 13-04-2011
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 04 aprile 2011, n.116
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo
obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino
nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita
inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia
additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua
richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute
attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di
parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa
familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di
trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro -
Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della
famiglia -Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente

Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel
procedimento vertente tra C. C. e l'INPS ed altra con ordinanza del
30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo;
udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS.
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mercoledì 20 aprile 2011

Precari non abilitati, in realtà abilitati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Che l’Italia fosse il Paese delle contraddizioni e paradossi è probabilmente risaputo, ma c’è una categoria di lavoratori che probabilmente detiene il record assoluto di incongruenze e stranezze.
Stiamo parlando dei cosiddetti “docenti precari non abilitati di III fascia”, etichetta che ha portato il Governo Italiano ad una serie impressionante di abusi ed ingiustizie perpetrate per anni sistematicamente nei loro confronti.

Ma come vuole la migliore tradizione italiana, le incongruenze incominciano già dall’inizio, ossia dal nome, perché questi docenti non solo sono da ritenersi idonei e formati, ma addirittura
*ABILITATI A TUTTI GLI EFFETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE*!

Sono infatti abilitati all’insegnamento tutti i Diplomati di Istituto e Scuola Magistrale entro il 2002. Ciò è ribadito chiaramente dal Decreto interministeriale 10 Marzo 1997, dal il Decreto Legge 297/1994, dal DPR323/1998 e un’infinità di altri decreti, leggi, circolari e note ministeriali.
Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle. Premesso che il Decreto Ministeriale56/09 che ha istituito l’ultima riapertura delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, nelle quali questi docenti sono inseriti, ribadisce chiaramente la validità all’insegnamento dei titoli in possesso di questi soggetti. Se ne deduce quindi pacificamente l’applicabilità di tale principio a tutti quegli insegnanti in possesso dei titoli di cui al DM 56/09 purché essi abbiano nel loro bagaglio professionale almeno tre anni di insegnamento.
Sono però altresì da considerarsi abilitati all’insegnamento anche tutti quei soggetti che seppur non in possesso ne di un diploma di Istituto Magistrale e nemmeno di un esperienza triennale di insegnamento, possanocomunque vantare il possesso di titoli conformi all’art. 2 del Decreto Ministeriale 56/09 che come citato pocanzi ha determinato il periodico riaggiornarsi delle Graduatorie d’Istituto.Ai sensi del Decreto Ministeriale27/2007
http://sites.google.com/site/midanazionale/riferimenti-normativi/elenco-decreti-leggi-art-costituzionali/d-m-n-27-del-15-marzo-2007 ha fissato i criteri di accesso alle graduatorie ad Esaurimento, ossia degli abilitati, *costituisce* *infatti TITOLO ABILITANTE* *di accesso alla graduatoria* “*il superamento di un esame […] anche ai soli fini di idoneità*”. *Detto in altre parole, chiunque sia in possesso di un qualsiasi titolo di studio considerato valido all’insegnamento è da considerarsi abilitato all’accesso alle graduatorie degli abilitati!* che

Per chi ancora avesse qualche dubbio in proposito, si fa sapere che in molti dei contratti sottoscritti dai “precari non abilitati” (giova a questo punto ricordare che non abilitati è il nome, perché di fatto come dimostratopocanzi essi sono tutti abilitati e idonei) e l’amministrazione scolastica che li ha assunti è riportato chiaramente che essi sono stati assunti in quanto soggetti idonei e che l’inidoneità allo svolgimento della professione è causa di risoluzione del contratto.
Non bastasse, si fa sapere che sono centinaia i certificati di idoneità rilasciati dai presidi ai “precari non abilitati” che ne hanno fatto richiesta ai fini della partecipazione del ricorso promosso da Adida avversoil Decreto sulla Formazione dei Docenti. In tali documenti i dirigenti, portavoce e rappresentanti del Ministro hanno certificato che il soggetto a cui è stato rilasciato tale certificato “*E’ ritenuto idoneo allo svolgimento della professione docente* […] *in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione*.”

Detto in altre parole sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati all’insegnamento non solo i vincitori di concorso e i precari abilitatisi attraverso corsi ordinari e riservati, ma qualsiasi soggetto inpossesso di una formale idoneità alla professione.

A partire dal 2007, inoltre tutti questi docenti “non abilitati”* (solo di nome però) *ma idonei e quindi abilitati avrebbero dovuto poter beneficiare, insieme ai diplomatidi Scuola e Istituto Magistrale dell’accesso alle Graduatorie ad Esaurimento degli abilitati e quindi agli incarichi di ruolo*.
Ma così non è stato e a distanza di quattro anni, ancora si parla di precari non abilitati, categoria di docenti che di fatto non esiste, perché SONO TUTTI ABILITATI, si riserva a 40.000 precari con pluriennale esperienza un trattamento loro non consono e cosa ancora peggiore, con l’emanazione del Decreto sulla Formazione Iniziale dei Docenti, si obbligano tali soggetti a seguire un vero percorso a ostacoli al fine di conseguire un’abilitazione che di fatto già dovrebbero avere ma che implicitamente viene disconosciuta!
Questo decreto però non si limita a questo, ma va oltre. All’art. 15 comma 3 viene infatti ribadito che SOLO I TITOLI di cui al comma 1 manterranno la validità per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie d’Istituto, quelle dei non abilitati per intenderci, invalidando quindi buona parte delle lauree e diplomi di tutti quei soggetti non inclusi in tale definizione.
Nessuno però può considerarsi del tutto al riparo dai devastanti effetti di questo decreto. Lo stesso articolo, intitolato “Misure transitorie e finali” lascia intendere che le disposizioni contenute nello stesso saranno temporanee. Questo vuol dire che in qualsiasi momento il Ministero potrebbe sancire la fine del periodo transitorio e di fatto fare tabula rasa di oltre 40.000 lavoratori e 300.000 possessori di lauree e diplomi che verrebbero definitivamente invalidate!
ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)